Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.L. 03/10/2006 n. 262

b) integralmente, in caso contrario.» ;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico

a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesi mo giorno dalla data di notifica della cartella

b) del debitore, in caso contrario.»;

3) al comma 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. «Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.»

b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter».

4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonchè le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

5. All'articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, le parole: «e 119» sono soppresse.

6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, l'articolo 72-bis è sostituito dal seguente: «Art. 72-bis (Contenuti dell'atto di pignoramento del quinto dello stipendio). –

1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.».

7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, dopo il comma 25 è inserito il seguente: «25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.».

8. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente: «Art. 48-bis '(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). -

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

9. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate.».

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, dopo la parola: «locali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152».

11. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, dopo le parole: «comma 7,» sono inserite le seguenti: «complessivamente denominati agenti della riscossione,».

12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, dopo l'articolo 28-bis è inserito il seguente: «Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta). -

1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stes- D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. so, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonchè un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993 n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonchè le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.».

13. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente: «20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602). -

1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.

2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione.».

14. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, è sostituito dal seguente: «2. L'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi

a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile

c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma n. 4, del codice di procedura civile.».

15. L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973 n. 311.

16. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, è dovuto all'Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonchè il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti interessati. Capo II Disposizioni in materia di base imponibile agricoltura e catasto

Art. 3 - Recupero della base imponibile

1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria con riferimento alla quota capitale del canone. »

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni dei commi pre- D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. cedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento dei canoni relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti.».

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461, le parole: «il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti» sono sostituite dalle seguenti: «al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti».

3. La disposizione del comma 2 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Pagina 2/12 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional